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Atto Normativo Diocesano:

INTRODUZIONE
L’Atto Normativo Diocesano è il documento che regola la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’associazione diocesana, facendo riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale. Esso esplicita la scelta della diocesanità , cioè del radicamento nella Chiesa locale e nel contesto socio-culturale proprio, visione conciliare resa più esplicita con lo Statuto del 2003 .
Questa scelta ci consente di esprimere con autenticità l’identità laicale della nostra associazione e nel contempo la sua ecclesialità. E’ il radicamento territoriale che ci permette di leggere la situazione dell’oggi e di dare risposte alle istanze e alle aspettative degli uomini e delle donne del nostro tempo, con la certezza che solo dall’incontro con il Signore della storia mutuiamo la Speranza per l’oggi.
La scelta della diocesanità non riduce la valenza della dimensione nazionale che per dirla con Paola Bignardi «deve poter restare riconoscibile come il luogo organizzato entro cui si vive l’unica identità». Lo Statuto agli artt. 12 e 20 sancisce la duplice costituzione dell’Associazione in diocesana e nazionale; pertanto l’Atto Normativo Diocesano definisce l’identità, il ruolo, l’impegno e lo stile che l’associazione assume nel contesto diocesano. Risulta, pertanto, quello strumento che definisce quale presenza oggi l’AC intende esprimere con riferimento alla normativa nazionale coniugando in chiave locale scelte ideali e aspetti istituzionali.
Accompagnati dall’attenzione costante del nostro Arcivescovo, dalla presenza attenta e discreta dei nostri Sacerdoti Assistenti e dalla preghiera e dall’affetto di tanti, affidiamo a Maria, Regina dell’Azione Cattolica, il nostro impegno e la nostra vita associativa.

Brindisi, 24 ottobre 2004
Il Consiglio Diocesano
Puoi scaricare l'Atto Normativo completo, in formato .pdf, cliccando qui.

CAPITOLO 2

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 Adesione
1. La richiesta di adesione all’AC da parte dell’adulto e/o del giovane, è presentata al livello associativo competente per territorio (associazione parrocchiale, interparrocchiale, gruppo o movimento).
2. Per i bambini e i ragazzi è consigliabile che siano i genitori ad esprimerla al fine di renderli compartecipi della scelta dei loro figli.
3. Competente a decidere è sempre il livello associativo cui è diretta l’istanza di adesione. Qualora questa non venga accolta unanimemente o respinta è rimessa alla decisione della Presidenza diocesana che decide in modo definitivo ed insindacabile.

Art. 4 Ritiro ed esclusione
1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all’adesione all’Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l’Associazione parrocchiale, all’Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione.
2. Il consiglio diocesano, su proposta del consiglio parrocchiale del gruppo di appartenenza, delibera l’esclusione dell’aderente dall’AC per gravi motivi inerenti alla mancanza di comunione nella professione delle fede cattolica e della disciplina ecclesiastica, nonché quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di Attuazione per l’adesione all’associazione. Il consiglio adotta una decisione motivata, previo contraddittorio con l’interessato.
3. Per quanto non specificato nel presente articolo e nell’art. 3 si applica l’art. 15 dello Statuto e gli artt. 1, 2,3 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 5 Partecipazione alla vita associativa: diritti e doveri
Si applicano gli artt. 17 dello Statuto e 5 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 6 Partecipazione democratica: elettorato attivo e passivo
1. Il socio, in regola con l’adesione annuale, partecipa legittimamente alla vita associativa; esercita il diritto di voto a cominciare dal 14° anno di età; può essere eletto ad incarichi di responsabilità sempre che abbia compiuto 18 anni di età al momento della scadenza dei termini per la presentazione della propria candidatura. I soci che al momento dell’elezione abbiano superato il 30° anno di età, non possono essere eletti ad incarichi direttivi, ai vari livelli, del Settore Giovani.
2. L’esercizio di voto, attivo e passivo, può essere esercitato nel rispetto di tutte le condizioni che regolano le elezioni.
3. Per quanto non previsto dal presente Atto normativo, si fa riferimento all’art. 17 dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e agli artt. 5 e 7 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 7 Incarichi direttivi
1. Sono incarichi direttivi quelli di
a) Presidente ( diocesano e parrocchiale )
b) Componente della Presidenza diocesana e del consiglio parrocchiale
c) Segretario diocesano di Movimenti
2. I Presidenti a tutti i livelli ( diocesano e parrocchiale ) sono di nomina dell’Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi Consigli. Qualora l’associazione sia formata da un solo settore la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dall’Assemblea con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona. La nomina è effettuata dal Vescovo diocesano.
3. Gli incarichi direttivi durano tre anni. Se, nel corso del triennio l’incarico diviene vacante il conferimento ad altro socio dura sino al termine del triennio in corso.
4. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire lo stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall’art. 19 dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana.

Art. 8 Cessazione da incarichi direttivi per lo svolgimento di attività politica.
1. Oltre che per scadenza naturale dei termini si cessa dall’incarico:
a) per l’assunzione del mandato parlamentare (nazionale ed europeo), per l’assunzione di incarichi di Governo, per l’elezione a consigliere comunale, provinciale, regionale, Sindaco, Presidente di Regione, di Provincia o di Circoscrizione comunale, membro di giunta comunale, regionale e provinciale. Quando l’assunzione degli incarichi sopra elencati presuppone la candidatura in liste di competizione politica o amministrativa, il dirigente decade automaticamente dall’incarico ricoperto, dalla data dell’accettazione della candidatura stessa, fermo restando la piena legittimità di socio di AC;
b) per l’assunzione di incarichi direttivi in organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
2. Per quanto ovvio va precisato che i soci che già si trovano nelle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità, di cui al presente articolo, non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a quelli di componenti dei Consigli dell’Azione Cattolica.
3. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell’AC devono evitare che l’Associazione come tale, le sue sedi e la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 9 L’Assistente e i sacerdoti collaboratori
Si applicano l’art. 10 dello Statuto Nazionale e l’art. 13 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

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