10 Settembre 2010
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Atto Normativo Diocesano:

INTRODUZIONE
L’Atto Normativo Diocesano è il documento che regola la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’associazione diocesana, facendo riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale. Esso esplicita la scelta della diocesanità , cioè del radicamento nella Chiesa locale e nel contesto socio-culturale proprio, visione conciliare resa più esplicita con lo Statuto del 2003 .
Questa scelta ci consente di esprimere con autenticità l’identità laicale della nostra associazione e nel contempo la sua ecclesialità. E’ il radicamento territoriale che ci permette di leggere la situazione dell’oggi e di dare risposte alle istanze e alle aspettative degli uomini e delle donne del nostro tempo, con la certezza che solo dall’incontro con il Signore della storia mutuiamo la Speranza per l’oggi.
La scelta della diocesanità non riduce la valenza della dimensione nazionale che per dirla con Paola Bignardi «deve poter restare riconoscibile come il luogo organizzato entro cui si vive l’unica identità». Lo Statuto agli artt. 12 e 20 sancisce la duplice costituzione dell’Associazione in diocesana e nazionale; pertanto l’Atto Normativo Diocesano definisce l’identità, il ruolo, l’impegno e lo stile che l’associazione assume nel contesto diocesano. Risulta, pertanto, quello strumento che definisce quale presenza oggi l’AC intende esprimere con riferimento alla normativa nazionale coniugando in chiave locale scelte ideali e aspetti istituzionali.
Accompagnati dall’attenzione costante del nostro Arcivescovo, dalla presenza attenta e discreta dei nostri Sacerdoti Assistenti e dalla preghiera e dall’affetto di tanti, affidiamo a Maria, Regina dell’Azione Cattolica, il nostro impegno e la nostra vita associativa.

Brindisi, 24 ottobre 2004
Il Consiglio Diocesano
Puoi scaricare l'Atto Normativo completo, in formato .pdf, cliccando qui.

CAPITOLO 3

ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 10. Articolazione dell’Associazione diocesana
1. L’Associazione diocesana si articola fondamentalmente in associazioni parrocchiali.
2. Qualora però esistano obiettive difficoltà per la costituzione di una efficiente associazione parrocchiale possono essere costituite associazioni interparrocchiali. L’associazione interparrocchiale può essere anche monosettoriale (solo Adulti, o solo Giovani; l’ACR necessita della presenza di almeno un settore nella parrocchia).
3. Possono, inoltre, essere costituiti Gruppi (gruppo animatori della cultura, operatori sociali, animazione e ricreazione…) costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell’associazione.
4. Più gruppi operanti in diocesi in un medesimo ambito possono essere collegati e costituire un movimento diocesano.

Art. 11 Modalità per la costituzione del livello territoriale
1. Per la costituzione di una nuova associazione territoriale, di un gruppo o di un movimento si richiede, previa approvazione e con il sostegno del Consiglio diocesano, l’attivazione di un itinerario formativo e di accompagnamento per far conoscere le finalità e i contenuti dello Statuto, del Regolamento Nazionale di Attuazione, del presente Atto Normativo, del progetto formativo e delle dinamiche della vita associativa.
2. Per facilitare e favorire l’attività pastorale e la vita dell’associazione a livello territoriale è previsto un coordinamento vicariale delle associazioni in stretto collegamento con il Consiglio diocesano.

Art. 12 Rapporto con i Movimenti
1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica si costituiscono, a livello diocesano, previa approvazione del Consiglio diocesano; la relativa normativa dovrà raccordarsi con il Documento Normativo dei rispettivi Movimenti.
2. La presidenza diocesana chiama a collaborare, stabilmente o di volta in volta, i segretari diocesani dei Movimenti e gli incaricati di attività specifiche qualora lo ritenga utile ed opportuno.
3. Le relazioni con MEIC, FUCI e MIEAC, se presenti, sono regolati dall’art. 38 dello Statuto e dall’art. 36 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

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