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CAPITOLO 3
ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA
Art. 10. Articolazione dell’Associazione diocesana
1. L’Associazione diocesana si articola fondamentalmente in associazioni parrocchiali.
2. Qualora però esistano obiettive difficoltà per la costituzione di una efficiente associazione parrocchiale possono essere costituite associazioni interparrocchiali. L’associazione interparrocchiale può essere anche monosettoriale (solo Adulti, o solo Giovani; l’ACR necessita della presenza di almeno un settore nella parrocchia).
3. Possono, inoltre, essere costituiti Gruppi (gruppo animatori della cultura, operatori sociali, animazione e ricreazione…) costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell’associazione.
4. Più gruppi operanti in diocesi in un medesimo ambito possono essere collegati e costituire un movimento diocesano.
Art. 11 Modalità per la costituzione del livello territoriale
1. Per la costituzione di una nuova associazione territoriale, di un gruppo o di un movimento si richiede, previa approvazione e con il sostegno del Consiglio diocesano, l’attivazione di un itinerario formativo e di accompagnamento per far conoscere le finalità e i contenuti dello Statuto, del Regolamento Nazionale di Attuazione, del presente Atto Normativo, del progetto formativo e delle dinamiche della vita associativa.
2. Per facilitare e favorire l’attività pastorale e la vita dell’associazione a livello territoriale è previsto un coordinamento vicariale delle associazioni in stretto collegamento con il Consiglio diocesano.
Art. 12 Rapporto con i Movimenti
1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica si costituiscono, a livello diocesano, previa approvazione del Consiglio diocesano; la relativa normativa dovrà raccordarsi con il Documento Normativo dei rispettivi Movimenti.
2. La presidenza diocesana chiama a collaborare, stabilmente o di volta in volta, i segretari diocesani dei Movimenti e gli incaricati di attività specifiche qualora lo ritenga utile ed opportuno.
3. Le relazioni con MEIC, FUCI e MIEAC, se presenti, sono regolati dall’art. 38 dello Statuto e dall’art. 36 del Regolamento Nazionale di Attuazione.
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