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Atto Normativo Diocesano:

INTRODUZIONE
L’Atto Normativo Diocesano è il documento che regola la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’associazione diocesana, facendo riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale. Esso esplicita la scelta della diocesanità , cioè del radicamento nella Chiesa locale e nel contesto socio-culturale proprio, visione conciliare resa più esplicita con lo Statuto del 2003 .
Questa scelta ci consente di esprimere con autenticità l’identità laicale della nostra associazione e nel contempo la sua ecclesialità. E’ il radicamento territoriale che ci permette di leggere la situazione dell’oggi e di dare risposte alle istanze e alle aspettative degli uomini e delle donne del nostro tempo, con la certezza che solo dall’incontro con il Signore della storia mutuiamo la Speranza per l’oggi.
La scelta della diocesanità non riduce la valenza della dimensione nazionale che per dirla con Paola Bignardi «deve poter restare riconoscibile come il luogo organizzato entro cui si vive l’unica identità». Lo Statuto agli artt. 12 e 20 sancisce la duplice costituzione dell’Associazione in diocesana e nazionale; pertanto l’Atto Normativo Diocesano definisce l’identità, il ruolo, l’impegno e lo stile che l’associazione assume nel contesto diocesano. Risulta, pertanto, quello strumento che definisce quale presenza oggi l’AC intende esprimere con riferimento alla normativa nazionale coniugando in chiave locale scelte ideali e aspetti istituzionali.
Accompagnati dall’attenzione costante del nostro Arcivescovo, dalla presenza attenta e discreta dei nostri Sacerdoti Assistenti e dalla preghiera e dall’affetto di tanti, affidiamo a Maria, Regina dell’Azione Cattolica, il nostro impegno e la nostra vita associativa.

Brindisi, 24 ottobre 2004
Il Consiglio Diocesano
Puoi scaricare l'Atto Normativo completo, in formato .pdf, cliccando qui.

CAPITOLO 4

ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

Art. 13 L’associazione parrocchiale
L’associazione parrocchiale dell’AC, segno e momento espressivo di unità e di comunione da testimoniare nell’ambito della più ampia comunità cristiana, è il luogo ordinario di vita ed esperienza associativa. Essa ha una sede ed esprime una propria attività formativa ed apostolica d’intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale.

Art. 14 L’Assemblea parrocchiale
1. L’assemblea dell’associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all’AC, Adulti e Giovani. I ragazzi dell’ACR si rendono presenti ordinariamente attraverso i loro educatori. 2. L’assemblea parrocchiale elegge il consiglio parrocchiale che ha la responsabilità ordinaria della vita e dell’attività dell’associazione. 3. L’assemblea, convocata ordinariamente una volta l’anno, discute le linee programmatiche dell’associazione. 4. Qualora l’associazione è composta da una sola articolazione la vita associativa è coordinata dal presidente e dal referente-responsabile del settore presente, che rappresenteranno l’associazione a livello diocesano.

Art. 15 Il consiglio parrocchiale
1. Il consiglio parrocchiale, sentito il parere del parroco, propone al Vescovo la nomina del presidente parrocchiale, tramite la presidenza diocesana. Inoltre nomina i responsabili dell’Azione Cattolica Ragazzi, dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti.
2. Il consiglio parrocchiale è composto da sette soci nelle associazioni che non superano i settanta iscritti e da dieci nelle altre. I responsabili dei gruppi, che non facciano parte del consiglio, entrano a farne parte con voto consultivo.
3. Il consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 16 Il presidente parrocchiale
1. Il presidente parrocchiale presiede il consiglio e l’assemblea e rappresenta l’associazione parrocchiale. Convoca il Consiglio, ne coordina il lavoro e indice le assemblee parrocchiali.
2. Nel suo lavoro è coadiuvato dai responsabili del Settore Giovani, del Settore Adulti, dell’ACR, da un Segretario e da un Amministratore.

Art. 17 Elezione del consiglio parrocchiale: modalità di voto
1. Il consiglio parrocchiale predispone la lista dei candidati da presentare all’Assemblea parrocchiale per le eventuali integrazioni: nella lista dovrà essere assicurata una congrua presenza di tutte le articolazioni (Giovani, Adulti e ACR).
2. Ogni elettore deve esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a sei; devono essere espresse in ogni caso due preferenze per i candidati del Settore Adulti, due per i candidati del Settore Giovani e due per l’ACR.
3. A scrutini conclusi risulteranno eletti, i sette candidati per le associazioni con meno di settanta iscritti e i dieci candidati per le associazioni con più di settanta iscritti, che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in ogni caso gli eletti dovranno comprendere due rappresentati del Settore Adulti, due rappresentati del Settore Giovani e due dell’ACR, preferibilmente un uomo e una donna.
4. Il consiglio parrocchiale si dovrà riunire entro dieci giorni dalle elezioni per procedere alla proposta di nomina del presidente e, su proposta delle singole articolazioni, per eleggere i due responsabili dei Settori Adulti e Giovani, nonché i due responsabili dell’ACR. Su proposta del presidente, il consiglio parrocchiale eleggerà un Segretario ed un Amministratore.
5. I rappresentanti all’Assemblea diocesana saranno: il presidente parrocchiale, il responsabile degli Adulti, dei Giovani e dell’ACR. Le associazioni con più di cento soci individueranno un quinto rappresentante eletto con il maggior numero di voti.
6. Se verranno costituiti gruppi parrocchiali di movimento, i loro responsabili entreranno a far parte del consiglio parrocchiale.

Art. 18 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo riferite all'associazione diocesana.

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