10 Settembre 2010
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Atto Normativo Diocesano:

INTRODUZIONE
L’Atto Normativo Diocesano è il documento che regola la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’associazione diocesana, facendo riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale. Esso esplicita la scelta della diocesanità , cioè del radicamento nella Chiesa locale e nel contesto socio-culturale proprio, visione conciliare resa più esplicita con lo Statuto del 2003 .
Questa scelta ci consente di esprimere con autenticità l’identità laicale della nostra associazione e nel contempo la sua ecclesialità. E’ il radicamento territoriale che ci permette di leggere la situazione dell’oggi e di dare risposte alle istanze e alle aspettative degli uomini e delle donne del nostro tempo, con la certezza che solo dall’incontro con il Signore della storia mutuiamo la Speranza per l’oggi.
La scelta della diocesanità non riduce la valenza della dimensione nazionale che per dirla con Paola Bignardi «deve poter restare riconoscibile come il luogo organizzato entro cui si vive l’unica identità». Lo Statuto agli artt. 12 e 20 sancisce la duplice costituzione dell’Associazione in diocesana e nazionale; pertanto l’Atto Normativo Diocesano definisce l’identità, il ruolo, l’impegno e lo stile che l’associazione assume nel contesto diocesano. Risulta, pertanto, quello strumento che definisce quale presenza oggi l’AC intende esprimere con riferimento alla normativa nazionale coniugando in chiave locale scelte ideali e aspetti istituzionali.
Accompagnati dall’attenzione costante del nostro Arcivescovo, dalla presenza attenta e discreta dei nostri Sacerdoti Assistenti e dalla preghiera e dall’affetto di tanti, affidiamo a Maria, Regina dell’Azione Cattolica, il nostro impegno e la nostra vita associativa.

Brindisi, 24 ottobre 2004
Il Consiglio Diocesano
Puoi scaricare l'Atto Normativo completo, in formato .pdf, cliccando qui.

CAPITOLO 5

ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 19 L’Assemblea diocesana
1. L’Assemblea diocesana è costituita:
a) dai rappresentanti delle associazioni parrocchiali designati a norma dell’articolo precedente;
b) da due rappresentanti dei gruppi interparrocchiali e dei gruppi del Movimento Lavoratori e da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) del Movimento Studenti;
c) dai membri del Consiglio diocesano.
2. L’assemblea, convocata per l’elezione del consiglio diocesano, elegge con una seconda votazione i rappresentanti all’assemblea nazionale. Ogni votante esprimerà tanti voti, sino a tre, per quante sono le componenti dell’associazione (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR). Il risultato, sulla base dei voti riportati, sarà stabilito dopo la nomina del presidente. Occorrendo si eleggerà il quarto rappresentante.
3. La convocazione dell’Assemblea diocesana è fatta con avviso scritto inviato (a mezzo posta e, se possibile, a mezzo e-mail) ai Presidenti parrocchiali e agli altri rappresentanti.

Art. 20 Il Consiglio diocesano: elezione e composizione
1. I membri eletti nel Consiglio diocesano sono 28 (ventotto):
a) sette scelti tra i responsabili unitari (Presidenti, Segretari e Amministratori) delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali;
b) sette tra i responsabili e soci, del Settore Adulti;
c) sette tra i responsabili e soci, del Settore Giovani;
d) sette tra i responsabili dell’ACR.
2. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere sino a 28 preferenze divisi come sopra.
3. Si considerano eletti, secondo il numero di voti riportati:
a) i primi sette tra i presidenti, i Segretari e gli Amministratori;
b) i primi sette tra i responsabili, rappresentanti e soci, del Settore Adulti;
c) i primi sette tra i responsabili, rappresentanti e soci del Settore Giovani;
d) i primi sette tra i responsabili e rappresentanti dell’ACR.
e) La presidenza diocesana, per la redazione delle liste, formula le seguenti indicazioni:
- compilazione di quattro liste (Unitaria, Settore Adulti, Settore Giovani,ACR);
- le liste devono essere formate da almeno quattordici candidati dei settori presenti, dell’ACR e quattordici fra i presidenti, gli amministratori e i segretari, avendone acquisita la disponibilità.
4. Il Consiglio diocesano, appositamente convocato entro quindici giorni dalla convalida dei risultati, propone, a mezzo di elezione contestuale, al Vescovo una terna di nomi per la designazione del Presidente diocesano. L’elezione avviene ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. d) del Regolamento Nazionale di attuazione. Per tale incarico può essere proposto qualsiasi socio, Adulto o Giovane, dell’uno o dell’altro sesso, anche non facente parte del Consiglio diocesano purchè sia in regola con gli obblighi statutari.
5. Il Consiglio diocesano, a elezione avvenuta del presidente diocesano, procede all’elezione di due Vicepresidenti del Settore Adulti e di due vicepresidenti del Settore Giovani e di due responsabili dell’ACR, preferibilmente di ambo i sessi.
6. Il Consiglio elegge, su proposta del Presidente, il Segretario e l’Amministratore.
7. Il consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall’Assemblea a norma del presente articolo, dai Segretari diocesani dei Movimenti, dai membri della presidenza, qualora non siano stati eletti nel consiglio, dal presidente del MIEAC, del MEIC e della FUCI, se presenti.
8. Il consiglio diocesano può disporre la cooptazione di rappresentanti di zone pastorali caratterizzate da specifiche esigenze, per determinati compiti associativi nelle zone stesse, con voto deliberativo ed in numero non superiore a cinque. Qualora le zone pastorali considerate fossero già rappresentate in seno al consiglio, il consiglio stesso può procedere all’individuazione dei rappresentanti delle zone con specifico mandato, nell’ambito dei consiglieri.
9. Il consiglio diocesano coopta al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo quali responsabili dell’Ufficio Famiglia.
10. Inoltre può essere chiamata a farne parte una religiosa, come espressione della dimensione vocazionale del cammino associativo.

Art. 21 La presidenza diocesana
1. La presidenza diocesana è convocata dal Presidente diocesano che ne coordina il lavoro.
2. È composta dal Presidente diocesano in carica, da due vicepresidenti per il Settore Adulti, da due vicepresidenti per il Settore Giovani, dal Responsabile dell’Azione Cattolica Ragazzi, dal Segretario e dall’Amministratore.
3. Ai lavori della Presidenza partecipano stabilmente l’Assistente Unitario, gli Assistenti dei due settori e l’Assistente dell’ACR. Possono essere chiamati a collaborare altri soci ai sensi dell’art. 12 comma 2 del presente Atto Normativo.

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